Y-CROWD s.r.l. offre al pubblico i servizi di investimento di seguito riportati, sulla base delle condizioni di contratto contenute nel presente Contratto Quadro di Investimento, che viene accettato per adesione sulla piattaforma di crowdfunding ospitata all’indirizzo web www.yeldocrowd.com (come previsto da Cass. SS.UU. 16.01.2018 n. 898).
Y-CROWD s.r.l. ha sede legale in Milano, via Borgogna 5, Partita Iva 11813600969, REA MI-2626274, PEC y-crowd@legalmail.it, capitale sociale euro 25.555,55, in persona del suo legale rappresentante, dott. Marco Dardana, nato a Milano il 28/11/1990, cod. fisc. DRDMRC90S28F205A soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte di Yeldo Group SA, con sede legale in via Boulevard De la Foire n. 2 – Lussemburgo. Y-CROWD è stata autorizzata, previo parere della Banca d’Italia, con Delibera Consob n. 22875 del 8.11.2023 ad operare come Crowdfunding Service Provider in Italia per l’intermediazione e la concessione di prestiti e il collocamento senza impegno irrevocabile e la ricezione e trasmissione degli ordini di clienti relativamente a valori mobiliari e strumenti ammessi a fini di crowdfunding emessi da titolari di progetti o società veicolo, ai sensi del regolamento EU 1503/2020.
1. DEFINIZIONI
- Ai fini del presente contratto si applicano le seguenti definizioni:
“Area riservata”: pagina del Portale dedicata all’Investitore, dove sono salvate le informazioni rese e i documenti sottoscritti.
“Contratto”: il presente documento.
“Emittente”: ogni persona fisica o giuridica che persegua l’obiettivo di reperire fondi tramite il Portale ed a tale scopo intenda contrarre finanziamenti o ottenere la sottoscrizione di valori mobiliari e strumenti ammessi ai fini di crowdfunding ai sensi del Regolamento.
“Fornitore di Servizi di Pagamento”: ogni soggetto autorizzato secondo la normativa vigente a prestare servizi di pagamento (es: Istituti Bancari, Istituti di pagamento, IMEL).
“Investitore”: ogni persona, fisica o giuridica che abbia sottoscritto il Contratto e che voglia accedere ad uno dei Servizi di Crowdfunding.
“Investitore non Sofisticato”: ogni Investitore diverso da un Investitore Professionale o Sofisticato.
“Investitore Professionale”: ogni persona giuridica che abbia i requisiti di cui all’Allegato n. 3 paragrafo I del Regolamento Consob n. 16190/2007 (c.d. investitori professionali di diritto) e che si qualifichi come tale nei confronti di Y-CROWD.
“Investitore Sofisticato”: ogni persona fisica o giuridica che avendo i requisiti di cui all’allegato II, sezione I, punto 1, 2, del Regolamento attesti il possesso di detti requisiti e faccia richiesta di essere trattato come Investitore Sofisticato nelle modalità e con le dichiarazioni previste all’allegato II, sezione II del Regolamento.
“KIIS”: la scheda contenente le informazioni chiave sull’investimento, redatta dall’Emittente e pubblicata sul Portale a corredo dell’Offerta (articolo 23 del Regolamento).
“Offerta”: la comunicazione pubblicata sul Portale avente ad oggetto un’offerta di investimento al pubblico contenente almeno gli elementi essenziali previsti dall’art. 1336 c.c., irrevocabile fino ad un determinato termine e che presenti sufficienti informazioni sulle condizioni dell’offerta e sul progetto di crowdfunding oggetto dell’offerta, così da mettere l’investitore in condizione di investire nel progetto di crowdfunding.
“Ordine di Investimento”: l’accettazione da parte dell’Investitore dell’Offerta dell’Emittente, con la precisazione dell’ammontare dell’investimento espresso in euro.
“Portale”: la piattaforma di crowdfunding ospitata all’indirizzo web www.yeldocrowd.com.
“Progetto di crowdfunding”: la o le attività imprenditoriali per le quali l’Emittente persegue l’obiettivo di ottenere finanziamenti tramite l’offerta di crowdfunding.
“Regolamento”: il Regolamento EU 1503/2020.
“Servizi di Crowdfunding”: l’abbinamento tra gli interessi a finanziare attività economiche tramite l’utilizzo del Portale consistenti in:
- i) intermediazione nella concessione di prestiti;
- ii) collocamento senza impegno irrevocabile di cui all’allegato I, sezione a, punto 7), della Direttiva 2014/65/UE, di valori mobiliari e strumenti ammessi a fini di crowdfunding emessi da titolari di progetti o società veicolo, e ricezione e trasmissione degli ordini di clienti, relativamente a tali valori mobiliari e strumenti ammessi ai fini di crowdfunding.
“Strumenti ammessi ai fini di crowdfunding”: le azioni e/o quote di capitale sociale di una società privata a responsabilità limitata che non sono soggette a restrizioni che di fatto ne impedirebbero il trasferimento, comprese restrizioni relative alle modalità di offerta o pubblicazione di tali azioni.
“Utente”: ogni persona, fisica o giuridica, che abbia concluso con successo la fase di registrazione, di identificazione e, ove necessaria, l’adeguata verifica ai fini di antiriciclaggio e finanziamento al terrorismo sul Portale e che sia abilitata ad accedere ai servizi previsti dal Contratto ma che non lo abbia ancora sottoscritto.
“Valori mobiliari”: valori mobiliari quali definiti all’art. 4, paragrafo 1, punto 44 della direttiva 2014/65/UE.
“YELDO CROWD”: la società Y-CROWD s.r.l. identificata in preambolo.
2. SERVIZI DI CROWDFUNDING
- Il Contratto ha ad oggetto e disciplina l’erogazione di Servizi di Crowdfunding resi da YELDO CROWD in favore dell’Investitore che voglia aderire ad una o più Offerte pubblicate sul Portale.
3. INFORMAZIONI ALL’INVESTITORE
- YELDO CROWD si impegna a fornire all’Investitore informazioni corrette, chiare e non fuorvianti in merito ai costi, rischi finanziari ed oneri connessi ai Servizi di Crowdfunding o agli investimenti, sui criteri di selezione dei progetti, e sulla natura dei propri Servizi di Crowdfunding e sui rischi a essi connessi.
- YELDO CROWD fornisce all’Investitore tutte le informazioni previste all’art. 19 del Regolamento tramite la pubblicazione delle stesse in un’apposita area del Portale.
- I Servizi di Crowdfunding offerti non rientrano nel sistema di garanzia dei depositi istituito in conformità della direttiva 2014/49/UE e i Valori mobiliari o gli Strumenti ammessi a fini di crowdfunding acquisiti attraverso il Portale non rientrano nel sistema di indennizzo degli investitori istituito in conformità della direttiva 97/9/CE.
4. CLASSIFICAZIONE DELL’INVESTITORE
- Per accedere ai Servizi di Crowdfunding erogati da YELDO CROWD sul Portale, l’Investitore, deve preliminarmente richiedere in quale categoria intende essere classificato, assumendosene la responsabilità, indicando a quale tipologia di Investitore appartiene scegliendo tra le tre seguenti categorie:
- Investitore non Sofisticato
- Investitore Sofisticato
- Investitore Professionale
- L’Investitore potrà qualificarsi Investitore Professionale o Investitore Sofisticato, unicamente se rispetta i requisiti previsti dalla legge per aderire a tali tipologie, come illustrato nella pagina del Portale dedicata a questa fase.
- La persona giuridica che si qualifica Investitore Professionale o Investitore Sofisticato è tenuta a produrre idonea documentazione, seguendo le istruzioni rese nella relativa pagina del Portale. YELDO CROWD fornirà supporto, eventualmente segnalando alcune criticità ed incoerenze rilevate (es: documento scaduto, non leggibile) necessarie per il completamento con successo di questa specifica fase.
- Qualunque Investitore che intenda essere qualificato come Investitore Sofisticato, insieme all’attestazione dei requisiti posseduti, sarà tenuto a dichiarare espressamente:
- di esser consapevole delle conseguenze della perdita della tutela collegata allo status di Investitore non Sofisticato;
- di essere responsabile della veridicità delle informazioni fornite nella richiesta.
- YELDO CROWD procede alla classificazione dell’Investitore discrezionalmente, all’esito della valutazione delle informazioni e dei documenti forniti.
- L’Investitore deve tenere aggiornate le informazioni rese, laddove possano rilevare al fine di modificare la qualifica che si è attribuito.
- YELDO CROWD non è responsabile della correttezza e veridicità delle dichiarazioni rese dall’Investitore.
5. INVESTITORE NON SOFISTICATO
- Prima di dare all’Investitore non Sofisticato pieno accesso per investire sul Portale, YELDO CROWD deve valutare se i Servizi di Crowdfunding offerti e quali di essi, siano appropriati al suo profilo di rischio. A tal fine, YELDO CROWD somministra all’Investitore non Sofisticato uno specifico test di ingresso di verifica delle conoscenze, conformemente all’art. 21 del Regolamento e chiede di effettuare una simulazione in merito alla capacità di sostenere le perdite.
- L’Investitore non Sofisticato deve compilare attentamente il test di ingresso e rispondere sinceramente per poter essere correttamente classificato da YELDO CROWD nel cluster di appropriatezza pertinente.
- Ciascuno specifico investimento è ritenuto appropriato al profilo di rischio dell’Investitore non Sofisticato quando il profilo di rischio attribuito da YELDO CROWD all’investimento è compatibile con il profilo di rischio dell’Investitore non Sofisticato. Pertanto, in base al risultato ottenuto, l’Investitore non Sofisticato potrebbe essere considerato appropriato solo per alcune Offerte ed inappropriato per altre Offerte.
- YELDO CROWD rivedrà la valutazione ogni due anni, invitando l’Investitore non Sofisticato a ripetere il test. In caso di modifica di una o più domande presenti nel test, o ogni qualvolta ritenga opportuno utilizzare un diverso approccio valutativo, anche se non decorsi due anni, YELDO CROWD inviterà l’Investitore non Sofisticato a ripetere il test.
- Nel caso in cui l’Investitore non Sofisticato non ripeta il test potrà comunque investire, ma verrà considerato inappropriato per tutti i Servizi di Crowdfunding pubblicati sul Portale.
- L’Investitore non Sofisticato è ritenuto inappropriato per tutti i Servizi di Crowdfunding nei seguenti casi:
- non raggiunge il punteggio minimo all’esito del test;
- risponde in maniera errata ad alcune domande “bloccanti” del test;
- decide di non sottoporsi al test.
- In tali casi, quando intende procedere ad investire sul Portale, l’Investitore non Sofisticato riceve uno specifico alert che evidenzia il rischio di perdita della totalità del capitale che intende investire. Il processo di investimento del Portale, in tal caso, richiede che l’Investitore non Sofisticato riconosca espressamente di avere ricevuto e compreso la segnalazione di rischio.
- Nel valutare se i Servizi di Crowdfunding pubblicati sul Portale e quali di essi siano appropriati all’Investitore non Sofisticato, YELDO CROWD chiede a quest’ultimo di effettuare una simulazione in merito alla capacità di sostenere le perdite, calcolata in misura pari al 10% del patrimonio suo netto, mettendo a sua disposizione uno specifico tool gratuito, che consente all’Investitore non Sofisticato di effettuare agevolmente il calcolo.
- L’ Investitore può autorizzare YELDO CROWD a conservarne il risultato per un periodo di 12 mesi. In caso contrario, dovrà ripetere la simulazione ogni volta che intenderà investire nei Servizi di Crowdfunding. Allo scadere dei 12 mesi, l’Investitore non Sofisticato dovrà ripetere la simulazione.
- L’Investitore non Sofisticato può sempre ripetere la simulazione della capacità di sostenere le perdite ed è invitato a farlo ogni qualvolta mutino le sue condizioni patrimoniali.
- L’Investitore non Sofisticato può decidere di non comunicare il dato relativo al patrimonio netto. In tal caso, per poter proseguire, dichiara di avere ricevuto il risultato della simulazione.
- L’Investitore prende atto che ogni investimento sul Portale è compiuto a proprio rischio e dichiara di essere pienamente informato e consapevole dei rischi insiti negli investimenti effettuati mediante Servizi di Crowdfunding nonché dei rischi insiti negli investimenti in strumenti finanziari illiquidi di PMI, aziende innovative e di start-up.
6. INVESTITORE PROFESSIONALE E INVESTITORE SOFISTICATO
- Il profilo di rischio dell’Investitore qualificato come Investitore Professionale o Investitore Sofisticato è considerato appropriato per tutti i Servizi di Crowdfunding pubblicati sul Portale e pertanto lo stesso non viene sottoposto al test d’ingresso di verifica delle conoscenze e alla simulazione per valutare la capacità di sostenere le perdite.
- In ogni caso, detto Investitore deve impegnarsi a tenere aggiornate le informazioni rese, laddove possano rilevare al fine di modificare la sua classificazione.
7. TERMINI E CONDIZIONI DELL’OFFERTA DI CROWDFUNDING
- I termini e le condizioni di ciascuna Offerta rimangono vincolanti per l’Emittente dal momento in cui l’Offerta è presente sul Portale fino alla data anteriore tra le seguenti:
- la data di scadenza dell’Offerta annunciata nel momento in cui l’Offerta di crowdfunding è pubblicata sul Portale; ovvero
- la data nella quale viene raggiunto l’obiettivo di finanziamento fissato o, in caso di obiettivo di finanziamento flessibile, l’obiettivo di finanziamento massimo.
8. KIIS
- YELDO CROWD pubblica nella documentazione dell’Offerta il KIIS, cioè un documento informativo obbligatorio che contiene, una serie di informazioni richieste dalla legge, è redatto dell’emittente ed è verificato da YELDO CROWD nei modi fissati dalla normativa vigente.
- L’Emittente è tenuto a comunicare a YELDO CROWD ogni variazione delle informazioni e quindi a tenere aggiornato il KIIS costantemente e per la durata dell’Offerta.
- L’Investitore è tenuto a leggere attentamente il KIIS, prima di procedere con l’investimento. L’Investitore può chiedere a YELDO CROWD di provvedere alla traduzione fedele e scrupolosa del KIIS in una lingua di sua scelta. Qualora non fornisca la citata traduzione, YELDO CROWD consiglia chiaramente all’Investitore di astenersi dall’effettuare l’investimento.
- YELDO CROWD adotta procedure adeguate a verificare la completezza, la correttezza e la chiarezza delle informazioni che figurano nel KIIS e qualora individui omissioni, errori o imprecisioni che potrebbero avere ripercussioni significative sul rendimento atteso dell’investimento, segnala tempestivamente tali omissioni, errori o imprecisioni all’Emittente, il quale completa o corregge tempestivamente tali informazioni.
- Qualora l’Emittente non proceda tempestivamente a tali completamenti o correzioni, YELDO CROWD sospenderà l’offerta di crowdfunding finché il KIIS non sia stato completato o corretto, e comunque per un periodo non superiore a 30 giorni di calendario.
- YELDO CROWD informa immediatamente l’Investitore che ha investito in un’Offerta delle irregolarità individuate, delle misure già adottate e delle ulteriori misure che intende adottate e della possibilità di revocare l’investimento.
- Il diritto di revoca può essere esercitato entro (7) sette giorni dalla data in cui le nuove informazioni sono state portate a conoscenza dell’investitore.
- Se, dopo 30 giorni di calendario, il KIIS non è stato completato o corretto da parte dell’Emittente, per rettificare tutte le irregolarità individuate, l’Offerta viene ritirata dal Portale e vengono rimborsate all’Investitore le somme eventualmente investite. Tale eventualità è compatibile con l’irrevocabilità dell’Offerta in quanto non dipende da una manifestazione di volontà dell’emittente, ma è conseguenza dell’annullamento dell’Offerta imposto da YELDO CROWD per la potenziale lesione degli interessi dell’Investitore.
9. SOSPENSIONE E CANCELLAZIONE DELL’OFFERTA DI CROWDFUNDING
- Nel caso in cui YELDO CROWD sospenda o cancelli l’Offerta pubblicata sul Portale, ne viene data immediata comunicazione all’Investitore.
- Se l’Offerta è sospesa, YELDO CROWD sospende per l’Investitore la possibilità di investire, per tutta la durata della sospensione.
- Se l’Offerta viene cancellata YELDO CROWD procede al rimborso a favore dell’Investitore delle somme eventualmente investite.
10. VERIFICHE PRELIMINARI ALL’INVESTIMENTO
- YELDO CROWD procede anzitutto a verificare se l’Offerta scelta dall’Investitore non Sofisticato sia per lui appropriata. A tal fine YELDO CROWD attribuisce ad ogni Offerta una classe di rischio, senza però renderla pubblica sul Portale. Nel caso in cui la classe di rischio dell’Offerta non sia appropriata al profilo di rischio dell’Investitore non Sofisticato, YELDO CROWD emette una segnalazione di rischio di perdita della totalità del denaro investito.
- Solo dopo che l’Investitore non Sofisticato ha riconosciuto espressamente di aver ricevuto e compreso la segnalazione di rischio, lo stesso può procedere ad inserire l’Ordine di Investimento.
- Quando l’Investitore formula un Ordine di Investimento, YELDO CROWD procede alle ulteriori seguenti due verifiche sull’Investitore non Sofisticato:
- che la somma che intende investire ovvero il totale degli investimenti effettuati sul Portale sia inferiore al 10% del suo patrimonio netto. Nel caso in cui la soglia del 10% venga superata, YELDO CROWD emette un alert in cui avvisa l’Investitore non Sofisticato di tale circostanza. Se l’Investitore non Sofisticato non ha comunicato il risultato della simulazione gli verrà emesso un alert, ogni volta che effettua un investimento, nel quale si riporta l’impossibilità per YELDO CROWD di verificare il superamento della soglia del 10%.
- che la somma che intende investire sia superiore all’importo più elevato tra € 1.000,00 o al 5% del patrimonio netto. Nel caso in cui all’esito di detta verifica risulti che l’Investitore non Sofisticato voglia investire una somma superiore o ad € 1.000,00 o al 5% del proprio patrimonio netto, YELDO CROWD, ai sensi dell’art. 21, paragrafo 7 del Regolamento, procede come di seguito descritto:
- emette un’avvertenza sui rischi collegati a tale investimento;
- richiede all’Investitore non Sofisticato di prestare un esplicito consenso ad effettuare l’investimento
- verifica se l’Investitore non Sofisticato comprende l’investimento e i relativi rischi.
Per quanto riguarda la verifica di cui al precedente punto 3) YELDO CROWD:
- verifica se l’Investitore non Sofisticato sia appropriato per l’investimento individuato;
- nel caso non risulti appropriato per l’investimento scelto, verifica che risulti quantomeno appropriato in relazione alla sezione del test di verifica delle conoscenze relativa alle conoscenze finanziarie.
- Se le predette verifiche dovessero dare esito negativo, YELDO CROWD non consentirà all’Investitore non Sofisticato di investire una somma superiore o ad € 1.000,00 o al 5% del proprio patrimonio netto, informandolo che ai sensi della normativa a protezione degli investitori l’investimento per quello specifico progetto non è abilitato ad investire oltre tali soglie.
11. ORDINE DI INVESTIMENTO E SERVIZI DI PAGAMENTO
- Sottoscritto il Contratto e superate con successo le verifiche descritte nel Contratto, l’Investitore potrà impartire uno o più Ordini di Investimento concernenti una o più Offerte.
- Per poter accedere ai Servizi di Crowdfunding, l’Investitore è tenuto ad utilizzare i servizi di pagamento offerti da un fornitore autorizzato secondo la normativa vigente (Istituto bancario, IMEL, Istituto di Pagamento) e convenzionato con YELDO CROWD. Ove si tratti di IMEL o Istituto di Pagamento l’Investitore è tenuto a stipulare un apposito contratto per usufruire dei relativi servizi ai sensi della normativa vigente.
- Ove il Fornitore di Servizi di Pagamento convenzionato sia un IMEL o un Istituto di Pagamento, per poter investire, il Wallet dell’Investitore deve essere capiente; ove invece si tratti di una Banca, l’Ordine di Investimento è condizionato al buon esito del bonifico bancario e quindi all’arrivo dei fondi.
- Nel caso in cui l’Ordine di Investimento sia superiore a quanto disponibile nel Wallet o all’importo bonificato, l’investimento non può essere perfezionato e YELDO CROWD non ne terrà in alcun caso conto.
- L’Ordine di Investimento viene conferito per iscritto, sul Portale, in forma digitale.
- Le parti, in ogni caso, si danno atto che la forma scritta non costituisce forma convenzionale per la validità dell’ordine stesso ai sensi e per gli effetti dell’art. 1352 cod. civ..
- L’Ordine di Investimento viene salvato sulla Pagina Riservata dell’Investitore da cui può essere scaricato e conservato su supporto durevole.
- YELDO CROWD mantiene traccia e conserva le informazioni relative all’ora e la data di ricevimento dell’investimento.
- YELDO CROWD comunica l’Ordine di Investimento al Fornitore di Servizi di Pagamento convenzionato.
- Ove per una singola Offerta, pervengano più Ordini di Investimento che non possano essere soddisfatti (es. raggiungimento della soglia massima di raccolta, indisponibilità di strumenti finanziari), YELDO CROWD darà priorità all’ordine per il quale la provvista pervenga per prima.
12. PERIODO DI RIFLESSIONE PREVISTO PER L’INVESTITORE
- L’Ordine di Investimento è soggetto ad un periodo di riflessione e al diritto di recesso:
- diritto di riflessione, esercitabile entro quattro giorni di calendario, previsto per i soli investitori non sofisticati
- diritto di recesso, esercitabile entro quattordici giorni, previsto per tutti gli Investitori, Sofisticati o non Sofisticati, che sono classificabili come consumatori ai sensi del Codice del Consumo.
- Durante tali periodi l’Investitore può revocare liberamente l’Ordine di Investimento, senza incorrere in alcuna penalità.
- Non è previsto alcun periodo di ripensamento né diritto di recesso per gli Investitori Sofisticati che non sono classificabili come consumatori ai sensi del Codice del Consumo.
- Qualunque Investitore che voglia esercitare i diritti previsti alle lettere a) e b) dell’art. 12.1 dovrà comunicato via e-mail all’indirizzo recesso@yeldocrowd.com, entro i termini di cui all’art. 12.1.
- L’unica procedura prevista per poter esercitare la revoca dell’Ordine di Investimento o il recesso dallo stesso è quella prevista al precedente punto 12.4.
13. COMMISSIONI PER L’INVESTITORE
- A carico dell’Investitore, sugli Ordini di Investimento potrebbero essere previste delle commissioni che verranno dettagliate all’interno della scheda del progetto pubblicata sul Portale.
- Restano sempre a carico dell’Investitore le eventuali commissioni e costi richiestigli ad esempio dal suo istituto bancario o dal Fornitore di Servizi di Pagamento per il trasferimento del denaro.
14. ESONERO DI RESPONSABILITA’
- YELDO CROWD non è responsabile della mancata esecuzione degli ordini e/o delle disposizioni dell’Investitore, dovuta a impossibilità ad operare derivante da cause ad essa non imputabili o, in ogni caso, dovuti a malfunzionamento dei sistemi di comunicazione, mancata o irregolare trasmissione delle informazioni o a cause al di fuori del suo controllo, inclusi, senza limitazione, ritardi o cadute di linea del sistema o altri inconvenienti dovuti a interruzioni, sospensioni, guasti, o non funzionamento degli impianti telefonici, telematici o elettrici, scioperi, anche del proprio personale, cause di forza maggiore, eventi di cui all’art. 1218 cod. civ. L’Investitore prende comunque atto che, in caso di interruzione o malfunzionamento dei sistemi di posta elettronica, internet o altri mezzi telematici di trasmissione, gli ordini e le disposizioni potranno essere conferiti anche telefonicamente, o con una delle altre forme consentite dalla legge.
In tali casi YELDO CROWD informerà immediatamente l’Investitore dell’impossibilità di eseguire gli ordini e, salvo che l’Investitore non li abbia tempestivamente revocati, procederà alla loro esecuzione entro il giorno di ripresa dell’operatività.
15. DIRITTO DI RECESSO
- YELDO CROWD riconosce a tutti gli Investitori, siano esse persone fisiche o giuridiche, il diritto di recesso dal Contratto. Tale diritto può essere esercitato liberamente, e senza incorrere in penali.
16. MISCELLANEA
- Salvo ove diversamente previsto, tutti i termini previsti nel Contratto e nei singoli servizi e rapporti accesi, si computano secondo quanto previsto nel codice civile, tenendo conto dei soli giorni feriali, escluso il sabato.
- L’invio della corrispondenza e le eventuali comunicazioni o notifiche di YELDO CROWD sono fatte all’Investitore con pieno effetto all’indirizzo e-mail dallo stesso comunicato e validato in fase di registrazione, o con altre modalità tempestivamente comunicate da YELDO CROWD.
- In ogni caso YELDO CROWD:
- si riserva sempre la facoltà di modificare, anche in senso sfavorevole all’Investitore, il Contratto in caso di giustificato motivo (quale, a titolo esemplificativo, la necessità di conformarsi ad innovazioni legislative, regolamentari o di vigilanza, l’adeguamento allo sviluppo tecnologico ed informatico, l’introduzione di nuovi servizi ovvero l’adozione di nuove modalità di svolgimento degli stessi, o processi di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale, l’incremento di costi incidenti sulla prestazione del servizio) con un preavviso non inferiore a 3 giorni. Le modifiche al Contratto entrano in vigore con la decorrenza indicata nelle rispettive comunicazioni e si intenderanno accettate dall’Investitore ove lo stesso non abbia esercitato il proprio recesso.
- impiega misure tecnologiche che assicurino la trattazione rapida, corretta ed efficiente degli ordini di investimento. Nell’esecuzione degli ordini YELDO CROWD agisce per servire al meglio gli interessi di ciascun Investitore in conformità alla normativa vigente.
- si riserva la facoltà, anche per le finalità di tutela della propria clientela, di limitare e/o escludere in via generale, anche temporaneamente, la possibilità di investire. Tali limitazioni saranno rese note mediante modalità individuate di volta in volta da YELDO CROWD.
- potrà modificare i sistemi di identificazione dell’Investitore nonché quelli di sicurezza dandone preventiva comunicazione allo stesso.
17. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
- YELDO CROWD tratterà i dati personali dell’Investitore nel rispetto della normativa vigente (Reg. UE 679/2016, D. Lgs 196/2003 come modificato dal D. Lgs. 101/2018). Tutte le informazioni inerenti al trattamento dei dati personali saranno rese disponibili da YELDO CROWD all’Investitore durante le fasi di registrazione e conclusione dell’investimento.
- Durante l’esecuzione del contratto YELDO CROWD trasferirà i dati personali dell’Investitore (es. dati anagrafici, e-mail, codice fiscale e dati relativi all’investimento) a propri fornitori, il cui ruolo è strettamente indispensabile per finalizzare l’investimento, che, tratteranno i dati personali quali autonomi titolari del trattamento. A titolo esemplificativo e non esaustivo si indicano:
- Istituto di pagamento convenzionato con YELDO CROWD.
- Emittente (solo per valori mobiliari o strumenti ammessi ai fini di crowdfunding).
- Registro delle imprese competente (solo per valori mobiliari o strumenti ammessi ai fini di crowdfunding).
- Ad eventuali altri Titolari del trattamento.
- Eventuale Società fiduciaria ove incaricata dall’Investitore
18. CONTROVERSIE TRA YELDO CROWD E INVESTITORE
- Il Contratto ed ogni rapporto con l’Investitore sono regolati dalla legge italiana.
- Nel caso in cui sorga una controversia tra l’Investitore e YELDO CROWD con riferimento alla prestazione di Servizi di Crowdfunding, prima di adire l’Autorità Giudiziaria, l’Investitore ha la possibilità di utilizzare gli strumenti di risoluzione delle controversie previsti nella Policy sui Reclami pubblicata sul Portale.
- I reclami ricevuti verranno valutati anche alla luce degli orientamenti desumibili dalle decisioni assunte dall’Arbitro per le Controversie Finanziarie e, in caso di mancato accoglimento, anche parziale, di tali reclami, all’Investitore verranno fornite adeguate informazioni circa i modi e i tempi per la presentazione del ricorso all’Arbitro.
- L’Investitore ha diritto di ricorrere all’Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF) di cui alla delibera CONSOB n. 19602 del 4 maggio 2016, modificato con delibera n. 21867 del 26 maggio 2021 relativa alle modifiche al regolamento di attuazione dell’art. 2. commi 5-bis e 5-ter, del decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179, concernente l’Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF).
- YELDO CROWD aderisce all’Arbitro per le Controversie finanziarie e fornisce agli Investitori le seguenti informazioni:
- L’Arbitro conosce delle controversie fra investitori e intermediari relative alla violazione da parte di questi ultimi degli obblighi di diligenza, correttezza, informazione e trasparenza previsti nei confronti degli investitori nell’esercizio delle attività disciplinate nella parte Il del TUF e nel Regolamento (UE) n. 2020/1503 e nelle relative disposizioni attuative;
- L’Arbitro può conoscere, ancorché in via incidentale e ove necessario ai fini di decidere sulle richieste di natura restitutoria, anche le domande di annullamento, risoluzione e rescissione del Contratto, nonché ogni altra azione di impugnativa negoziale.
- Non rientrano nell’ambito di operatività dell’Arbitro le controversie che implicano la richiesta di somme di denaro comunque superiori a euro cinquecentomila.
- In caso di domande risarcitorie, l’Arbitro riconosce all’investitore solo i danni che sono conseguenza immediata e diretta dell’inadempimento o della violazione da parte dell’intermediario degli obblighi di cui al comma 1, dell’art. 4 della delibera Consob n. 21867 del 26 maggio 2021, con esclusione dei danni non patrimoniali.
- L’Arbitro conosce esclusivamente di controversie relative a operazioni o a comportamenti posti in essere entro il decimo anno precedente alla data di proposizione del ricorso.
- Il diritto di ricorrere all’Arbitro stesso non può formare oggetto di rinuncia da parte dell’Investitore ed è sempre esercitabile, anche in presenza di clausole di devoluzione delle controversie ad altri organismi di risoluzione extragiudiziale contenute nei contratti
- Tutta la documentazione concernente il procedimento innanzi al ACF è reperibile sul sito web acf.consob.it. Sul medesimo sito web è possibile avviare il procedimento.
- La presentazione del ricorso all’ACF o ad altro sistema alternativo di risoluzione delle controversie è condizione di procedibilità per avviare un procedimento giudiziario.
- Qualora l’investitore non sia soddisfatto della decisione, può comunque rivolgersi all’Autorità giudiziaria.
19. FORO COMPETENTE
- Per ogni controversia sull’esecuzione o interpretazione del Contratto, fatto salvo quanto previsto all’art. 23, le parti eleggono quale Foro Competente in via esclusiva, in deroga a quanto previsto dal Codice di Procedura Civile, il Foro di Milano.
- Resta inteso che nell’ipotesi in cui l’Investitore sia un consumatore ai sensi del Codice del Consumo, il Foro competente sarà quello della residenza dell’Investitore.
20. MODALITA’ DI CONCLUSIONE DEL CONTRATTO
- Il Contratto è concluso dall’Utente ed è sottoscritto tramite Firma Elettronica Avanzata (FEA), secondo quanto previsto dal combinato disposto degli artt. 25 e 26 del Regolamento UE 910/2014 (eIDAS).
In particolare, l’Utente dovrà leggere il Contratto pubblicato sul Portale, disponibile in formato PDF o equivalente. Per apporre la firma tramite FEA, l’Utente riceverà un codice temporaneo OTP sul numero di cellulare indicato in sede di registrazione sul Portale. Una volta inserito il codice OTP sulla apposita sezione del Portale dedicata alla firma del Contratto, quest’ultimo si considererà sottoscritto tramite FEA. Una copia del Contratto sottoscritto, in formato PDF, con l’indicazione dell’ora e data e dell’indirizzo IP dell’Utente, verrà inviata a mezzo e-mail indicato dall’Utente in fase di registrazione sul Portale.
- Il Contratto potrà essere scaricato, e conservato dall’Investitore su supporto durevole o equivalente.
21. CONDIZIONE SOSPENSIVA DEL CONTRATTO
- L’efficacia del Contratto è sospesa fino a quando YELDO CROWD non avrà concluso con successo il procedimento di identificazione e adeguata verifica, previsto nei T&C pubblicati sul Portale.